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Riconoscimento delle spese legali.

Il ns. associato riceveva ingiunzione di pagamento per un finanziamento mai richiesto. Dopo aver presentato denuncia/querela di disconoscimento, riceveva nuova diffida a pagare da parte della Cessionaria: solo allora agiva quindi in giudizio per l’annullamento del credito illegittimo.

Il giudice accoglieva la domanda dell’istante compensando, tuttavia, le spese di lite.

La predetta sentenza veniva impugnata in quanto l’appellante, “si doleva” della compensazione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli accoglieva l’appello, riformando parzialmente la precedente sentenza del Tribunale di Napoli condannando la Cessionaria del Credito al pagamento sia delle spese legali del Giudizio di 1° grado che di quelle relative all’Appello.

Di seguito copia della Sentenza.

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