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Novità sui rimborsi in alternativa ai voucher.

Voucher o Rimborsi ???

Dal 2004 i passeggeri aerei (europei) godono di una particolare tutela sancita dal regolamento UE 261/2004, che riconosce, con chiarezza, che il negato imbarco, la cancellazione del volo, o i ritardi prolungati sono causa di fastidi per i passeggeri e le compagnie aeree sono pertanto tenute a risarcirli per i disagi subiti.

Il regolamento UE in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo è stato promulgato per tutelare i viaggiatori dai disagi derivanti da attese prolungate o da cancellazioni di voli che la compagnia aerea avrebbe potuto evitare.

Nei casi suindicati, in sintesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento, commisurato all’entità della problematica sofferta.

A seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 e della conseguente cancellazione in massa dei voli in programma durante il lockdown, il Governo, con il decreto Cura Italia, consentiva alle compagnie aeree e di navigazione, a partire dal 13 marzo, di offrire voucher come unica forma di rimborso, utilizzabili come credito per acquistare biglietti futuri.

Tale disposizione è palesemente in contrasto al regolamento comunitario n. 261 del 2004, che stabilisce che spetti ai passeggeri il diritto di scegliere tra la restituzione di quanto pagato ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher.

Ciò ha sollevato numerose polemiche, soprattutto da parte delle associazioni pro-consumatori.

La formula dei buoni viaggio come unico metodo di rimborso non è piaciuta nemmeno all’Ue che ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Il nostro paese, infatti, ha violato i principi sanciti dal regolamento del 2004, togliendo al consumatore la possibilità di scegliere tra rimborso e voucher.

Per cercare di ovviare a questa situazione il Governo ha deciso di ricorrere ai ripari, presentando alcuni emendamenti al decreto Rilancio, approvati in commissione Bilancio della Camera ed in attesa dell’approvazione in Parlamento. Tali misure interverrebbero sulle modalità di rimborso per gli eventi annullati a causa del Covid, tra cui si annoverano anche i concerti.

Se tali norme saranno approvate da parte di entrambe le Camere, i voucher viaggi saranno ancora ammessi in caso di voli annullati, ma avranno una validità massima di 18 mesi, scaduti i quali il viaggiatore avrà diritto al rimborso automatico del prezzo.

Sebbene l’apertura del Governo alle esigenze dei consumatori ed alle rimostranze dell’UE avvicini il paese alla normativa comunitaria del 2004, sembra essere ancora molto viva la disputa in atto, soprattutto in merito alle tempistiche previste per il riconoscimento del rimborso. Mentre, infatti, gli emendamenti approvati al decreto Rilancio offrirebbero la possibilità di accedere alla restituzione di quanto pagato solo dopo 18 mesi, il regolamento UE 261/2004, sancisce che il rimborso debba essere erogato entro 7 giorni dalla cancellazione del viaggio.

In conclusione, non ci resta che attendere nuovi sviluppi, sperando che le pressioni provenienti dall’Europa spingano l’esecutivo ad offrire maggior tutela ai consumatori, come accade negli altri paesi comunitari.

Per Assorimborsi

Avv. Dario Aprea

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