REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Barra, Avv. Paolo Grandoni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8358/09 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
*******************, nato il *********** (C.F. ********************), ivi res.te in **********************, elett.te domiciliato in Napoli-Barra alla Via Aviglione n. 74/E, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
=Attore
CONTRO
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del suo l.r.p.t, rapp.ta e difesa dall'********** ********, giusta procura generale alle liti per Not.****************** racc.***** in atti, elett.te dom.ta in Napoli alla ******************, presso la Direzione Affari Legali della Società Sezione Terr.le di Napoli;
=Convenuta
Avente ad oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni : Come da verbale ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo "svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte in data 08/06/2009, il sig. *************** conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la Soc. Poste Italiane S.p.A., esponendo che: in data 18/03/2009, l'istante spediva la racc.ta A/Ra mezzo servizio postale Poste Italiane n. 1369745****** alla ***************, la quale veniva recapitata al destinatario solo il 30/03/2009, oltre quindi i tempi di consegna previsti dalla Carta di Qualità Poste Italiane S.p.A.; il che arrecava gravi danni all'attore, poiché il contenuto della racc.ta riguardava un reclamo soggetto a termini, che a causa del ritardo è stato rigettato; a seguito di formale messa in mora, giusta racc.ta A.R. n. RR000002101-1, la convenuta società non provvedeva ad effettuare nei confronti dell'istante il rimborso previsto.
Tanto premesso, l'istante chiedeva la declaratoria di responsabilità della Soc. Poste Italiane S.p.A., per i danni tutti subiti, e la condanna al risarcimento degli stessi, quantificati in € 1.000,00= nei limiti della competenza di € 1.033,00= oltre interessi e rivalutazione, col favore delle spese di lite, con attribuzione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la Soc. Poste Italiane S.p.A. la quale deduceva l'inammissibilità, l'infondatezza e nullità della domanda, eccependo l'improponibilità per omesso reclamo in via amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 06/11/2009 veniva dato atto del fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione.
Prodotti i vari documenti, ammesso e non reso l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della convenuta, all'udienza del 22/01/2010, sulle opposte conclusioni delle parti precisate nel detto verbale, la causa veniva riservata per la decisione con il deposito dei fascicoli e note conclusionali.
Preliminarmente va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio delle parti e nemmeno al tentativo di conciliazione ex. art.320 c.p.c, stante l'assenza suddetta e per la posizione difensiva assunta, anche in relazione alla particolarità della materia oggetto del contendere.
Va rigettata 1' eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, atteso che la delibera n. 182/02 Cons., all' art. 3, prevede che "gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente perterritorio": conseguentemente la predetta normativa non può trovare applicazione nella fattispecie che si occupa.
Invero, il tentativo obbligatorio di conciliazione, in quanto norma speciale non suscettibile d'interpretazione estensiva, risulta circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, e non per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge, come nel caso in esame (cfr. art. 21 DPR. 633/72 ed art. 2033 c.c.) (cfr.Trib.Napoli n.3853/07; idem Trib.Paola Dott. Baldassarre del 15/06/05).
In ogni caso l'attore ha prodotto in giudizio la racc.ta n. 0021011 del 20/04/2009, contenente proprio il reclamo a norma di regolamento e nei termini di rito ivi previsti( sei mesi dalla spedizione della racc.ta) .
Nel merito, poi, si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, con tutte le pronunzie di legge.
E' pacifico che -per regolamento- le raccomandate devono pervenire al destinatario entro cinque gg. lavorativi più quello di spedizione, il che non è avvenuto nella fattispecie de qua, risultando spedita il 18/03/2009 e recapitata al destinatario il 30/03/2009, e cioè oltre il termine stabilito. Del pari è previsto che in caso di ritardo nella consegna eccedente il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione, si ha diritto al rimborso del costo sostenuto per la spedizione.
Va infine considerato il mancato interrogatorio del convenuto, ex art. 232 cpc., che dà ulteriore convincimento della fondatezza della domanda attrice.
Pertanto la convenuta Poste Italiane S.p.A. va condannata al pagamento della complessiva somma di 3,80= come innanzi specificato, oltre interessi dalla sentenza al saldo, mancando la prova degli altri danni lamentati dall'attore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della somma accertata, dell'attività processuale svolta e dei minimi tariffari, con attribuzione, compensandone la metà atteso il parziale accoglimento della domanda e l'importo liquidato.
Il presente giudizio è stato deciso secondo diritto, e non secondo equità, in virtù del D.L. n.18 dell'08/02/03, conv. in L. n. 63/03.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Barra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ************** nei confronti della Soc. Poste Italiane S.p.A., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Soc. Poste Italiane S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di *************** della somma di € 3,80= oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
b) condanna la medesima convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della metà delle spese del giudizio, che si liquidano per intero in complessivi € 440,00= (di cui € 60,00= per spese vive, € 200,00= per diritti, € 180,00= per onorari) oltre spese generali (12,50%), I.V.A. (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge per la ripetibilità) e C.P.A. come per legge, con attribuzione allAvv. A. Gaudino;
c) sentenza esecutiva ex lege tra le parti. Così deciso in Napoli - Barra, addì 22 gennaio 2010