REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv.Claudio Romano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 6509 degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
******************************************, in persona del lrpt, rapp.ta e difesa dall'Avv.Andrea Gaudino, presso cui è elett.te domiciliata in Napoli alla Via Aviglione n.74/E, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
Enel Distribuzione spa, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in ************* al ***********************, presso 1' Avv.************, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Rese all'udienza del 27.11.09:
Dall'attore: accoglimento della domanda.
Dalla convenuta: come da scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza di una interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi dalle ore 14,30 alle ore 17,30 del 18.12.07. La convenuta ha resistito alla domanda. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'interruzione dell'energia elettrica, pur contestata dalla convenuta, risulta provato dalla espletata istruttoria. Il teste escusso -della cui attendibilità non è dato dubitare- ha dichiarato di essere un cliente abituale del bar-ricevitoria ******** *** e di essere amico dei proprietari; ha confermato di trovarsi all'interno dell'esercizio commerciale alle ore 14,30 circa del 18.12.07 e di aver riscontrato l'interruzione della fornitura di energia elettrica, che ha interessato anche altrinegozi siti nel medesimo quartiere; ha confermato i contatti con l'Enel per segnalare il guasto e che il servizio fu riattivato alle 17,30 circa.
E' evidente che il fatto storico risulta provato e che, di contro, nulla ha provato la convenuta a sostegno delle proprie generiche tesi difensive.
Venendo alla quantificazione dei danni, va osservato che parte attrice nulla ha prodotto ma che la fattispecie rientra in quelle in cui il Giudice è chiamato ad una valutazione equitativa, ex art. 1226 C.C., non potendo il danno patrimoniale essere provato nel suo preciso ammontare. Il teste escusso ha confermato la impossibilità dell'utilizzo dei macchinari del bar, ivi compresa l'apparecchiatura a servizio della ricevitoria Lotto ed Enalotto, e le lagnanze della clientela.
Sulla base della comune esperienza, considerata una attività commerciale -quale un bar- sita in una strada ad alta densità di popolazione (Corso San Giovanni a Teduccio), con servizio di ricevitoria del gioco del Lotto ed Enalotto, in particolare nel pomeriggio antecedente al giorno delle estrazioni (il 18.12.07 cadeva di martedì, ed il mercoledì è notoriamente giorno di estrazione del lotto e superenalotto), può ritenersi congruo quantificare il mancato guadagno, comprensivo anche della impossibilità della somministrazione di caffè e bevande calde, nella misura di euro 150,00= all'attualità.
Su tali somme, proprio perchè liquidate all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95).
Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2 % annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo. Nulla può essere riconosciuto quale danno non patrimoniale, trattandosi di una Sas, cui tale danno è riconosciuto solo nelle ipotesi espressamente previste dalla Legge. Peraltro non è comunque ravvisabile alcuna seria lesione di diritti costituzionalmente tutelati, stante il breve arco temporale del disservizio. Neppure è dovuto, infine, il risarcimento per euro 25,00= di cui al punto 3.2.7. della Carta dei Servizi Enel, attenendo tale norma a tutt'altra fattispecie (il mancato riscontro alle richieste scritte di informazioni sul servizio).
Le spese seguono la soccombenza ma, considerata la notevole riduzione della domanda, appare equo compensarle nella misura del 50 %; esse vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota spese, applicando lo scaglione della T.F. corrispondente all'importo della condanna.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Aw.Claudio Romano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta;
b) La condanna al pagamento, in favore dell'istante, del complessivo importo di euro 150,00=, come da motivazione, oltre interessi al tasso del 2 % annuo dal fatto alla data di deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali da tale data al soddisfo;
c) La condanna altresì al pagamento del 50 % delle spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificati in complessivi Euro 450,00=, di cui Euro 100,00= per spese sostenute, Euro 200,00= per diritti di procuratore ed Euro 150,00= per onorari, oltre al 12,5 % per rimborso spese generali ex art. 15 T.F., ed oltre cpa ed iva come per legge;
d) Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Napoli-Barra il 27 novembre 2009.