UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORTICI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Portici, dr. Antonio Giannangeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5440/2009 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:risarcimento danni
TRA
la ****************************, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli Barra, alla Via Aviglione, n. 74/e presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
La Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via ***************, presso lo studio dell'Avv. ***************, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale di causa e comparsa depositata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la *********************** Ciro, ha convenuto in giudizio la Telecom Italia S.p.A., affinché, accertata la sua inadempienza, fosse condannata al pagamento della somma di € 2.500,00 di cui € 814,001 a titolo di indennizzo,( € 22,00x 37 gg. di ritardo) ed € 1.686,00, per tutti i danni subiti ( pubblicità, ecc) il tutto nei limiti della competenza del giudice adito, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.
Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, ha esposto:
-che in data 03/12/2008 a mezzo del servizio Business 191, richiedeva l'attivazione di una nuova utenza telefonica di categoria "A" per la sede dell'attività sita in Portici al ****************;
-che la Telecom Italia S.p.A. con missiva del 18/12/08 le assegnava il numero di utenza ***********, aggiornando la data prevista per l'attivazione al 22/12/08; -che a mezzo s.m.s. veniva avvisata che in data 07/01/09 sarebberointervenuti i tecnici per l'attivazione ma alcun tecnico si presentava presso la sua sede;
-che anche il secondo appuntamento fissato per il 12/01/09 andava deserto;
-che nonostante i numerosi solleciti effettuati chiamando il servizio Business 191, solo in data 19/01/09 la Telecom Italia S.p.A. provvedeva all'attivazione richiesta assegnandole, però, il diverso numero ***********;
-che tale situazione le ha creato gravi danni, sìa di natura morale che patrimoniali, rappresentati in particolar modo per l'acquisto di bigliettini e cartelloni pubblicitari, rimasti inutilizzati in quanto recanti l'originario numero assegnatole;
-che in data 17/02/09 attivava, senza esito, la domanda di avvio della procedura conciliativa presso la Camera di Commercio.
La Telecom Italia S.p.A. si è costituita impugnando la domanda, perchè improponibile, nel merito che fosse rigettata perchè inammissibile ed infondata ed in diritto non provata anche per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Ha dedotto al riguardo:
- che il ritardo era dipeso dal fatto che la ****************** le aveva fornito come indirizzo per l'attivazione ********************** in luogo di quello esatto ******************* ed il numero telefonico assegnato per l'indirizzo errato era stato di conseguenza annullato;
-che con la missiva del 10/12/08 comunicava l'impossibilità di attivare la linea per indisponibilità della stessa richiedente;
-che ricevuto l'indirizzo esatto, avendo archiviata la precedente richiesta, per motivi tecnici doveva necessariamente sostituire l'utenza in precedenza assegnata con la nuova di numero telefonico diverso;
-che l'attivazione avveniva solo in data 20/01/09 solo perchè la società istante risultava assente e richiedeva, successivamente, il posticipo dell' attivazione;
-che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che il danno morale è risarcibile nelle sole ipotesi di ingiustizia costituzionalmente qualifica e la prova della esistenza di tale ingiustizia grava sulla richiedente;
-che non è dovuto il risarcimento dei danni richiesti in € 1.686,00 per il costo della pubblicità inutilizzabile perchè a norma dell'art. 2 delle condizioni generali di abbonamento il contratto si perfeziona con l'attivazione del servizio a seguito della richiesta del cliente.
Nel corso dell'istruttoria venivano esibiti documenti, disposta la prova per testi sulle circostanze di cui in premessa. Espletati i mezzi istruttori, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione la causa, all'udienza del 13/01/10, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda essendo stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione(cfr. domanda di avvio della procedura conciliativa presso la Camera di Commercio n. 000**** del 17/02/09, in atti). Né dubbio sussiste sulla legittimazione delle parti in causa.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che la Telecom Italia S.p.A. a seguito della richiesta del 03/12/2008, di attivazione della linea telefonica presso la sede dell'attività sita in Portici al ***********, *** attivava la linea solo in data 19/01/09. L'affermazione di parte convenuta che il rinvio delle operazioni era dovuto sia ad una erronea comunicazione del luogo ove doveva essere attivata la linea richiesta sia al fatto che alla data fissata per le operazioni l'istante era assente e che su sua richiesta era stato fissato un successivo intervento non ha trovato alcuna conferma nel corso dell'istruttoria ed anzi è stata esclusa dal teste escusso Mirabile Daniele il quale ha confermato quanto dichiarato dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio. Circa il quantum, la somma di € 814,00 richiesta a titolo dell'indennità di cui all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento è eccessiva.
L'attrice ha, infatti erroneamente considerato come giorni di ritardo per cui l'indennità del citato art. 26 fossero gironi 37 ( dal 14/12/08 al 18/01/09) mentre essi sono in numero di 27 perchè ai 37 giorni effettivi bisogna detrarre i 10 giorni festivi( 14/12, 21/12, 25/12, 26/12, 28/12 01/01, 04/01, 06/01, 11/01 e 18/01) che non vanno calcolati. L'art. 26, più volte citato, infatti così recita ". . il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato . . . " All'attrice, pertanto, compete a tale titolo la somma di € 594,00, corrispondente al 50% del canone mensile corrisposto (€ 44,00) per i giorni 27).
Infondata appare, invece, la richiesta del maggior danno non essendo stata fornita alcuna idonea documentazione probatoria, (a fattura, copia Registro degli acquisti) atta a dimostrare l'effettivo esborso di somme per il materiale propagandistico(acquisto di bigliettini e cartelloni pubblicitari) non utilizzabile per il diverso numero telefonico attribuitole. L'istante è, infatti, una società ed è per legge obbligata a farsi rilasciare la fattura ed ad annotarla nei libri IVA. Ma vi è di più. Come correttamente osservato nella comparsa di costituzione dalla Telecom Italia S.p.A., a norma dell'art. 2 delle condizioni generali di abbonamento il contratto si perfeziona con l'attivazione del Servizio per cui non possono essere reclamati danni ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 26. Parimenti infondata è la richiesta di danni morali per i disagi sofferti. Per la Suprema Corte, infatti, (Sezioni Unite Sentente 11 novembre 2008,nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), "il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica". Questo danno "al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, è necessariamente risarcito quando è prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione". Pertanto, tutto il danno non patrimoniale oggi è risarcibile secondo Costituzione, sia se previsto esplicitamente dalla legge (art. 2 legge n. 117/1998; art. 15, comma 2, T.U. n. 196/20*03; art. 44, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998; art. 2 legge n. 89/2001 casi tutti di violazione dei diritti della persona) sia se esso, assenti norme esplìcite, consegua alla lesione di diritti inviolabili. Per le sezioni Unite, inoltre, anche quando sì è in presenza di un danno non patrimoniale in astratto risarcibile non è risarcibile: o perché "è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio, o perché è "l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima".
La domanda riconvenzionale, per altro non coltivata, in sede di memorie conclusionali va rigettata perchè non provata.
Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 92 c.p.c. le spese, parzialmente compensate atteso l'esito globale del giudizio, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a favore della la *************************, in persona del legale rappresentante, della somma complessiva di € 594,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo , nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate, per la parte da corrispondere, in complessivi € 450,00, di cui € 100,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 150,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
-dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis. Così deciso in Portici il 22/02/2010