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Thursday 20 May 2010
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO   ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra dott.ssa Teresa Napolitano, nella causa civile iscritta nel R.G. al n.6674/09 ha emesso la seguente

SENTENZA

TRA

******************** rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gaudino con studio in -Barra-Napoli - **************** -

ATTORE

E

Telecom s.p.a. in persona del l.r.p.t. con sede in Milano-Piazza Affari 2 , rappresentata e difesa dall'avv.********************** con studio in Napoli **************

CONVENUTA

Oggetto: restituzione somme per inadempimento contrattuale
Conclusioni : come da verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace   di Barra in data 1.7.09, notificato alla controparte, **************   (***********************) ********.64 residente in San Giorgio a Cremano alla via ****************   -titolare della linea telefonica ************ -rappresentato e difeso -giusta mandato a margine di detto atto - dall'avv. Andrea Gaudino, con studio in   Barra Napoli via Aviglione n.74/E, presso il quale è stato eletto domicilio, ha convenuto in Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra :
l) la S.p.A. Telecom Italia in persona del l.r.p.t. con sede in Milano Piazza Affari n.2-rappresentata e difesa -giusta regolare mandato agli atti di causa-dagli *********************************, con studio in Napoli ************* -per i motivi di seguito riportati:
L'istante risulta titolare di utenza telefonica surriportata , attivata presso il suindicato indirizzo di residenza, per fruire di utenza telefonica - per effetto di contratto con la Telecom Italia S.p.A.denominato "Alice Casa".
L'istante in data 18.12.08 era impossibilitato a usare la linea telefonica in entrata ed in uscita , nonché ad utilizzare il servizio Alice Home TV, a causa della assenza di linea -
L'utente risultava in regola con i pagamenti-                                                 
L'istante segnalava il guasto , con chiamata al n.  187 -alla convenuta società-
Dopo vari solleciti la attivazione veniva attuata in data 18.3.09 -
Il servizio in rete veniva attivato, solo dopo innumerevoli solleciti , per la qual cosa l'istante richiedeva alla telecom il risarcimento danni  e la riduzione del canone come da contratto non avendo potuto usufruire del servizio telefonico regolarmente -
L'istante   iniziava la procedura concilativa presso la CCIAA di Napoli ed il CORECOM come da note-Non avendo ottenuto quanto richiesto, e non essendo stata perfezionata la procedura conciliativa , per mancata adesione delle amministrazioni citate innanzi, si addiveniva al presente giudizio.
Con l'atto di citazione L'istante chiedeva:
a)  di accertare la sussistenza della colpa della convenuta Telecom per le mancate richieste riparazioni della linea -
b)  di voler condannare la medesima al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non, ed esistenziali da liquidarsi e contenersi entro la somma di euro 2.500,00(inclusa IVA- di cui euro 1.373,40 per 90 giorni di disservizio- euro 1.126,60 per tutti i danni patiti dall'istante), oltre interessi dall'evento al soddisfo.-
c) condannare la convenuta Telecom al pagamento delle spese di giudizio. In via istruttoria veniva richiesta la ammissione alla prova per testi.e la autorizzazione al deposito della schedaa di intervento tecnico del 18.3.09Instauratosi ritualmente il contraddittorio nell'udienza del 29.9.09 si costituiva la Telecom il cui difensore, depositava fascicolo con comparsa di costituzione e risposta, alla quale si riportava e ne chiedeva l'accoglimento., con rigetto della domanda attorea,in quanto infondata in fatto e diritto, e non provata -
Il difensore dell'istante si riportava all'atto introduttivo e ne chiedeva l'accoglimento.
Impugnava  e   contestava  quanto   dedotto,   prodotto   ed   eccepito   dalla controparte sia a verbale che nella comparsa di costituzione -Chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale , designava il teste-, Il Difensore della convenuta Telecom chiedeva la ammissione alla prova contraria
Ammessa la prova per testi nella udienza del 27.11.09 veniva escusso il teste attoreo ************* - nipote dell'attore- identificata come in atti-La deposizione del teste veniva riportata sul verbale di causa. Il teste confermava quanto in citazione esposto-Assicurava di aver constatato direttamente dei disagi subiti dallo zio, per la mancata fruizione della linea telefonica , e per aver tentato con innumerevoli telefonate effettuate dai cellulari familiari,-
Infine confermava che per circa tre mesi era mancata la linea telefonica nella abitazione dello zio-
Precisa la teste che il nucleo familiare è composto da quattro unità di cui una invalida-.
La prova veniva impugnata dal difensore della convenuta Telecom.... Nell'udienza del 2.2.10 la causa veniva per conclusione e discussione.
I difensori delle parti depositavano comparse conclusive.
Il   difensore dell'istante si riportava alla comparsa conclusionale, e ne chiedeva l'accoglimento. In particolare richiedeva di condannarsi la Telecom , in quanto inadempiente per la mancata attivazione del servizio richiesto, al dovuto risarcimento , nella misura di euro 2.500,00 oltre interessi e vittoria di spese di giudizio.- comprensiva dei danni per mancato funzionamento della linea telefonica per tre mesi, danno esistenziale, danno morale .
Il difensore della convenuta Telecom chiedeva al Giudice di dichiarare la imrpocedibilità ed inammissibilità della domanda ed in quanto carente di legittimazione   attiva   ,   con  rigetto   della   domanda   attorea   in   quanto infondata in fatto e diritto, e non provata .Vittoria di spese -Il giudice introitava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda dell'istante , essendo stato provato il tentativo di conciliazione con le note citate innanzi ed allegate agli atti del giudizio.La domanda va inoltre dichiarata ammissibile in quanto è stata provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio-E' stato provato che l'istante ha stipulato il contratto di somministrazione della utenza telefonica da parte della convenuta TELECOM e che ha regolarmente ottemperato ai dovuti pagamenti di canone -
La domanda è provata dalla documentazione prodotta e dalla resa testimonianza , dalla quale emerge che la linea telefonica di cui al contratto con la Telecom , era rimasta non attiva per un perido di mesi tre, e che dopo numerosi solleciti , la stessa è stata attivata dai tecnici della convenuta
Inoltre dalla deposizione della teste risulta che l'istante aveva sollecitato ripetutamente la Telecom,utilizzando i telefonini cellulari.
La Telecom regolarmente costituita non ha proceduto a provare i motivi del mancato richiesto allacciamento -Si conclude, quindi,che trattasi, nel caso di specie di contratto di somministrazione di servizio di telefonia continuata e domiciliare , con obblighi reciproci per i contraenti-La Telecom risulta inadempiente nei confronti dell'istante, che, invece, ha regolarmente pagato il canone , nonostante non avesse regolarmente fruito del servizio-
Per quanto innanzi esposto il giudice -rilevato che ai sensi dell'art. 1453 c.c. vi è stata la mancata osservanza del contratto da parte della Telecom- condanna la stessa convenuta a risarcire l'utente istante la somma di euro 1.373,40- per i giorni di mancata fruizione della linea(15,26 al giorno quale indennizzo) come delle condizioni generali del contratto di utenza stabilito, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Il Giudice, poi, riconoscendo che l'utente ha dovuto sopportare disagi derivanti dal mancato allacciamento-sulla linea telefonica-, che non gli ha consentito lo svolgimento ordinario della vita relazionale,condanna la Telecom anche al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di euro 250,00-.oltre interessi dalla richiesta al soddisfo. Non si procede a quantizzare il danno esistenziale in quanto non provato, né deducibile da alcun accenno alla vita relazionale dell'istante.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo successivo tenendosi conto dell'attività processuale svolta e delle questioni trattare.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Barra definitivamente pronunziando sulla domanda di **************** così decide:
-    Accoglie la domanda attorea
-    Dichiara la Telecom Italia s.p.a. inadempiente contrattualmente nei confronti dell'utente istante Di Giacomo Raffaele-Condanna la Telecom Italia S.p.A in persona del l.r.p.t.   al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva   di euro 1.623,40 (distinte come innanzi)-
Sulle dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi dalla domanda al soddisfo-Le somme ove previsto sono comprensive di IVA-Condanna altresì la convenuta Telecom al pagamento delle spese di giudizio-determinate secondo il valore e la complessità della causa ed il vigente tariffario forense- da liquidarsi al procuratore antistatario per complessivi euro 600,00 così distinti :euro 80,00 per spese, euro 2.80 per onorario- euro 300,00 per diritti- oltre il 12,5% ex art. 15 L.P., nonché IVA e C:P:A: come per legge. -   Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282c.p.c.
Barra li 2.2.10
 
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